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CORONAVIRUS, attività aziende

Riportiamo il testo di spiegazione di Camera di Commercio in marito all’aggiornamento dei Codici Ateco per identificare attività non soggette a sospensione obbligatoria.


Con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 25/03/2020, raggiungibile alla seguente pagina del sito istituzionale di tale Dicastero, è stato modificato il contenuto dell’Allegato 1 del DPCM del 22 marzo scorso.

E’ stato pertanto riformulato l’elenco dei Codici Ateco che, ove posseduti da un’Impresa, consentono alla medesima di proseguire la propria attività, in deroga al vincolo generalizzato di sospensione, fatte salve le modalità di lavoro “agile”, imposto dal predetto Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero da altri provvedimenti adottati per contenere l’epidemia causata dal virus COVID-19.

Il Decreto ministeriale è entrato in vigore dal 26/03/2020.

Le attività imprenditoriali che non rientrano nella deroga disposta in base alle nuove declaratorie Ateco sono obbligate a completare le operazioni di chiusura fisica delle proprie sedi, ivi compresa la spedizione delle merci in giacenza, entro il 28/03/2020.

Per le attività commerciali al dettaglio, di ristorazione e di servizi alla persona continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nel DPCM dell’11 marzo 2020, vigente sino al prossimo 3 aprile, nonché, con riferimento al territorio lombardo, nelle Ordinanze del Presidente della Regione nn. 514 del 21/03/2020 e 515 del 22/03/2020, valide sino al 15 aprile prossimo.

Il già citato DPCM del 22/03/2020 permane in vigenza nelle parti non oggetto di modifica da parte del Decreto ministeriale in esame.