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Proroga dei termini per la definizione agevolata delle entrate comunali

Con al deliberazione n. 28 del 10 aprile 2017 il Consiglio comunale ha prorogato i termini per la definizione agevolata delle entrate comunali.
Per accedere alla definizione agevolata, il debitore manifesta al Comune la volontà di avvalersene, presentando, entro il 31 maggio 2017, l’apposita istanza pubblicata in calce.
Entro il 30 giugno 2017 il Comune comunicherà l’ammontare complessivo delle somme dovute a seguito della definizione agevolata e quello delle singole rate, con la relativa scadenza.
Sono ammesse alla definizione agevolata le entrate di natura tributaria, le violazioni al codice della strada e quelle di natura patrimoniale, non riscosse a seguito di ingiunzione fiscale di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, notificati dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2016.
I debitori possono estinguere il debito senza corrispondere le sanzioni comprese in tali provvedimenti, provvedendo al pagamento integrale delle somme richieste a titolo di capitale, interessi e spese, dilazionato in rate sulle quali sono dovuti gli interessi legali.
Per le sanzioni amministrative al codice della strada la definizione agevolata si applica agli interessi, compresi quelli moratori e la maggiorazione di cui all’art. 27, c. 6, della legge 689/1981.

ALLEGATI
Istanza di definizione agevolata
Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali