CHE COSA È E A CHE COSA SERVE :
SOGGETTI OBBLIGATI A PAGARE LA TASSA RIFIUTI
La tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) è dovuta da chi occupa o detiene locali e aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è reso in maniera continuativa.
Paga la tassa rifiuti chi occupa o detiene i locali e le aree tassabili, qualsiasi sia il titolo (giuridico) dell’occupazione (proprietà, usufrutto, locazione, comodato, occupazione abusiva).
Se l’occupazione è precaria (es.: alloggio affittato per breve periodo ad avventore occasionale), la tassa deve essere pagata dal proprietario o da colui che cede l’immobile a terzi.
I componenti del nucleo familiare o coloro che usano in comune i locali o le aree(es.: coloro che gestiscono in comune un’attività economica) sono obbligati in solido al pagamento della tassa (ciascuno di essi è obbligato al pagamento della tassa per la totalità).
I gestori dei centri commerciali integrati e gli amministratori della multiproprietà devono versare la tassa rifiuti anche per i partecipanti al centro commerciale integrato e per i titolari delle quote di proprietà.
MODALITA’ DI VERSAMENTO
Con il modello F24, presso qualsiasi ufficio postale o bancario
CODICE TRIBUTO: 3920 – PER LA TASSA RIFIUTI E PER L’ADDIZIONALE COMUNALE E IL TRIBUTO PROVINCIALE
CODICE TRIBUTO 3955 – PER LA MAGGIORAZIONE STATALE SUI SERVIZI INDIVISIBILI
CODICE COMUNE: C952
La tassa rifiuti non si paga in autotassazione. Il contribuente non può autonomamente calcolare l’importo della tassa da pagare e versarlo al Comune: ha, invece, come obbligo quello di presentare la denuncia iniziale di occupazione di locali e aree tassabili. Il Comune provvede a calcolare (liquidare) la tassa da pagare e a spedire il modello di versamento precompilato. Il contribuente, ricevuto il modello di versamento, può recarsi in posta o in banca per versare la tassa richiesta.
Nel 2020 la tassa rifiuti si paga in due rate:
a) 1^ rata “acconto”: 31 ottobre, pari alla metà del tributo calcolato utilizzando le tariffe già applicate nel 2012 per la tassa rifiuti, senza applicazione delle addizionali ex Eca;
b) 2^ rata “saldo/conguaglio”: 16 dicembre, utilizzando le tariffe approvate dalla Giunta comunale per l’anno 2013, con conguaglio dell’acconto di ottobre 2013, e intera applicazione delle addizionali ex Eca di cui all’art. 3, comma 39, della L. 28 dicembre 1995, n. 549 e della maggiorazione prevista dal citato articolo 14, comma 13, del decreto-legge n. 201 del 2011.
Per coloro che non versano la tassa richiesta alle scadenza indicate, le somme rimaste da pagare saranno recuperate coattivamente, mediante iscrizione ingiunzione fiscale, con aggravio delle spese di riscossione.
ATTENZIONE
Ai sensi dell’art 6 comma 8 del Decreto Legge 31.5.1994, n. 330, convertito con modificazioni nella Legge 27 luglio 1994, n. 473, il pagamento di ritenute alla fonte, di imposte, di tasse e contributi erariali, regionali e locali il cui termine cade di sabato o di giorno festivo è considerato tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo.
All’importo della tassa rifiuti 2020 si aggiungono:
- le addizionali ex Eca di cui all’art. 3, comma 39, della L. 28 dicembre 1995, n. 549;
- il tributo provinciale, pari al 5% del tributo, per l’esercizio delle funzioni amministrative collegate alla tutela, protezione e igiene ambientale;
- la maggiorazione prevista dal citato articolo 14, comma 13, del decreto-legge n. 201 del 2011.
COME si calcola la tassa?
La tassa risulta dalla moltiplicazione della superficie imponibile per una delle tariffe, fissate annualmente, diversificate per le categorie di utenza previste dal regolamento comunale, tolte le eventuali riduzioni spettanti.
La tassa è annuale, ma in caso di occupazione per periodi inferiori all’anno va rapportata ai bimestri solari di occupazione.
I RIFIUTI URBANI e gli assimilati
Il Comune svolge, in regime di monopolio, il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati su tutto il proprio territorio. Per lo svolgimento del servizio è dovuta la tassa rifiuti.
Sono rifiuti urbani:
– i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti a uso di civile abitazione;
– i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
– i rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade e aree pubbliche o sulle strade e aree private comunque soggette a uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d’acqua,
– i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
– i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni e gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriali.
Sono rifiuti assimilati agli urbani i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi da quello di civile abitazione, assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità.
I rifiuti assimilati delle utenze non domestiche sono individuati all’allegato 1 del regolamento comunale per i servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati e per le raccolte differenziate (deliberazione del Consiglio comunale n. 11 del 27 febbraio 2002).
LOCALI E AREE tassabili
La tassa si applica per l’occupazione o detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale.
Sono tassabili tutti gli immobili occupati o detenuti a qualsiasi titolo, in quanto l’uso esclusivo o riservato costituisce presunzione di potenzialità o attitudine a produrre rifiuti.
La definizione di locale
Per locale si intende quella costruzione che per essere realizzata necessita della concessione edilizia. Sono considerati locali anche le tettoie (Commissione Centrale, Sezione tributi locali, Sentenze 3/2/1967 n.88138 e 25/2/1980 n.416).
Modalità di misurazione delle superfici tassabili
La superficie tassabile è quella calpestabile che si calcola al netto dei muri perimetrali.
Locali pertinenziali o accessori delle abitazioni
I locali pertinenziali o accessori di abitazioni (es.: box, taverne, ecc.) si tassano con la stessa tariffa prevista per le abitazioni.
Non si tassano:
a) le cantine e le soffitte delle abitazioni;
b) gli altri locali con altezza inferiore a metri 1,50.
L’individuazione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di locali tassabili
Sono escluse da tassazione le aree scoperte che costituiscono pertinenza o accessorio di locali tassabili (es.: terrazze, giardini, parcheggi gratuiti per clienti o dipendenti di attività economiche, ecc.).
Sono inoltre escluse dalla tassa le aree scoperte accessorie o pertinenziali delle abitazioni (es.: posti macchina, balconi e terrazze).
Le aree scoperte operative
Quando all’esterno dei locali si svolge la medesima attività economica esercitata all’interno dei locali, l’area scoperta è tassabile (Cassazione, Sezione I, Sentenza 11/11/1985 n. 9845). Le aree di questo tipo si chiamano aree scoperte operative.
Sono soggette a tassazione le aree scoperte delle attività economiche svincolate da locali. L’accessorio scoperto di altra area scoperta è tassabile (es.: viabilità interna che collega reparti scoperti di un determinato complesso o compendio).
Le superfici non produttive di rifiuti
Non si tassano i locali e le aree improduttivi di rifiuti (che per natura, per l’uso particolare a cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell’anno, non possono produrre rifiuti). Le circostanze, per le quali locali o aree risultino improduttivi di rifiuti, comportano la non assoggettabilità alla tassa soltanto a condizione che siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e che siano riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione, quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia od il deposito della licenza commerciale o della autorizzazione tali da impedire l’esercizio dell’attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i provvedimenti.
Non sono dunque tassabili:
a) le cantine e le soffitte delle abitazioni;
b) gli altri locali con altezza inferiore a metri 1,50;
c) le centrali termiche ed i locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essicazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, dove non si abbia, di regola, presenza umana;
d) le abitazioni che risultino completamente vuote, chiuse ed inutilizzate, le aree di pertinenza delle stesse, purché anche queste ultime risultino inutilizzate;
e) i locali predisposti per usi diversi da quello di abitazione privata, che risultino inutilizzati, vuoti e chiusi;
f) le altre superfici diverse da quelli sopra indicate che per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinate o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell’anno non possono produrre rifiuti.
Le superfici dove si producono rifiuti speciali, tossici o nocivi
Non sono tassabili le superfici dove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano rifiuti speciali, tossici o nocivi al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi.
Non si tassano:
a) le superfici degli insediamenti industriali, limitatamente alle porzioni di esse dove si svolgono le lavorazioni industriali vere e proprie e soltanto dove è rilevabile la presenza di quegli impianti, macchinari e attrezzature che usualmente caratterizzano tali lavorazioni. Sono invece soggette alla tassa le superfici degli insediamenti industriali adibite a uffici, abitazioni, mense, spogliatoi, servizi in genere, magazzini e depositi (anche se adibiti allo stoccaggio delle materie prime, dei semilavorati e dei prodotti finiti), anche quando tali superfici siano situate all’interno degli stessi locali dove si svolgono le lavorazioni industriali vere e proprie;
b) le porzioni di superficie degli insediamenti artigianali, commerciali e di servizi sulle quali si formano di regola rifiuti speciali che non sono assimilabili a quelli urbani;
c) le superfici dei locali e delle aree adibiti all’esercizio dell’impresa agricola sul fondo e relative pertinenze. Sono invece tassabili le superfici delle abitazioni, e quelle dei locali e delle aree che non sono di stretta pertinenza dell’impresa agricola, anche se risultino ubicati sul fondo agricolo;
d) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private di cui all’articolo 1, comma 2-ter, del decreto legge n.527 del 1988 come convertito con legge n.45 del 1989, adibite a: sale operatorie; stanze di medicazione e ambulatori medici; laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili; reparti e sale di degenza che, su certificazione del direttore sanitario, ospitano pazienti affetti da malattie infettive. Sono invece soggetti alla tassa nell’ambito delle strutture sanitarie: gli uffici; i magazzini e i locali ad uso di deposito; le cucine e i locali di ristorazione; le sale di degenza che ospitano pazienti non affetti da malattie infettive; le eventuali abitazioni; i vani accessori, diversi da quelli ai quali si rende applicabile l’esclusione dalla tassa.
Le parti comuni del condominio
Non si tassano le parti comuni del condominio (coperte o scoperte), anche se possono produrre rifiuti, salvo che siano utilizzate in via esclusiva (es.: alloggio del portiere, locali o aree ceduti in uso a terzi o a singoli condomini).
Superfici per le quali non sussiste l’obbligo di conferimento
Non si tassano i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l’obbligo di conferimento in regime di privativa comunale.
ESEMPI di applicazione della tassa
Ambulatori medici
Non si tassa l’ambulatorio di visita e di analisi. Sono invece soggetti a tassazione le restanti superfici, quali la sala d’aspetto e i servizi igienici.
Autorimesse, autoripazioni veicoli, gommisti
Si tassa tutta la superficie con esclusione dello spazio relativo alla buca o al ponte utilizzato per il cambio dell’olio esausto.
Autotrasportatori
È esclusa solo la superficie destinata al cambio dell’olio esausto.
Bar e ristoranti
Si tassa la superficie dei locali e quella scoperta dove avviene la somministrazione di cibi e bevande. Nei ristoranti non si tassa lo spazio destinato alla friggitura dei cibi. Non sono tassate le aree scoperte a verde e quelle destinate al parcheggio delle auto dei clienti, se gratuito.
Cantieri edilizi
Non si tassano
Capannoni per lavorazioni industriali e sale di lavorazione artigianale e di servizi
Se vi sono più reparti si escludono solo le sale di lavorazione.
Se il locale è unico, sono escluse da tassazioni le sole superfici occupate dai macchinari.
Caserme
Sono tassate con un’unica tariffa e non con tariffe diverse in relazione ai differenti usi dei locali (mensa, spaccio, uffici, ecc.).
Depositi, stalle e fienili
I depositi, le stalle, i fienili e i ricoveri per gli attrezzi destinati all’attività agricola non sono tassabili.
Distributori di carburante
Si tassano le superfici occupate dai chioschi, quelle destinate a officina di autoriparazione, i locali di vendita e di ristoro. Non si tassano le aree inagibili e impraticabili, le aree verdi, le aree di sosta temporanea, le aree di accesso e di uscita degli autoveicoli.
Farmacie
Si tassa tutta la superficie con esclusione dell’armadio dei medicinali scaduti e del laboratorio per la preparazione delle sostanze medicamentose.
Feste popolari e politiche
Si tassa tutta l’area risultante dalla concessione e non solo quella occupata dalle attrezzature. La durata dell’occupazione è quella risultante dalla concessione. La tariffa giornaliera è unica.
Gelaterie
Non si tassa solo la superficie occupata dalle celle frigorifere.
Macello
È esclusa la superficie destinata alla macellazione e alla lavorazione delle carni. Si tassa la parte dell’insediamento destinata a uffici e servizi.
Massaggi
Tutte le superfici sono tassabili
Palestre
Sono escluse le superfici destinate all’attività sportiva. Sono tassati tutti gli altri spazi, quali spogliatoi, servizi, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate, aree di sosta e di accesso e simili.
Panifici, pasticcerie di produzione
Va esclusa la sola superficie occupata dal forno.
Parcheggio a pagamento all’aperto
Si tassa l’intera superficie destinata alla sosta, con esclusione della parte riservata alla manovra dei veicoli, purché i posti per la sosta dei veicoli siano segnati.
Saune
Le saune non sono tassate, ma lo sono gli spazi adiacenti (spogliatoi, servizi, ecc.).
Serre
Le serre, come l’attività florovivaistica, sono esenti se esercitate da agricoltori e non abbiano prevalente funzione commerciale.
Supermercati alimentari
Si tassa tutta la superficie dei locali a eccezione degli spazi per la cottura e la lavorazione delle carni. Delle aree esterne si tassano solo quelle destinate alla vendita.
INIZIO E CESSAZIONE dell’occupazione o detenzione
Attivazione dell’utenza
La tassa è dovuta dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l’occupazione o la detenzione di locali o aree tassabili (es.: se un contribuente denuncia entro il 20 gennaio 2014 un’occupazione iniziata il 10 febbraio 2013, la tassa è dovuta dal 1° marzo 2013).
ATTIVAZIONE UTENZA | Esempi: | |
(inizio occupazione o detenzione | – ultimazioni di fabbricati di nuova costruzione | |
di locali e/o aree tassati) | – acquisti di fabbricati tenuti a disposizione (non abitati dall’acquirente e non affittati) | |
– immigrazioni a Concorezzo da altri paesi | ||
– trasferimenti di sedi di imprese o di enti a Concorezzo da altri paesi | ||
– costituzioni di nuovi nuclei familiari con residenza in Concorezzo | ||
– costituzioni di nuove aziende o enti con sede in Concorezzo |
Variazione dell’utenza
Le variazioni si distinguono in variazioni in aumento, che determinano una maggiore tassa da corrispondere, e variazioni in diminuzione, che comportano un minore onere per il contribuente.
Quando dalle variazioni delle condizioni di tassabilità deriva un aumento della tassa da pagare (es.: ampliamento dei locali già denunciati, cambiamento della loro destinazione d’uso con applicazione di una tariffa più elevata rispetto a quella già applicata), la maggiore tassa decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui si è verificata la variazione (come per l’inizio di occupazione).
Se le variazioni danno luogo a una minore tassabilità, la diminuzione della tassa parte dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia (es.: se un contribuente trasferisce all’interno del territorio comunale la propria residenza in una abitazione più piccola dal 15 aprile 2013, ma denuncia la variazione il 20 ottobre 2013, l’abbuono della tassa decorre dal 1° novembre 2013).
VARIAZIONE UTENZA | Esempi: | |
(variazione superficie tassabile, | – modificazioni di superfici di locali e/o aree tassate | |
cambio destinazione d’uso di | – cambi di residenza all’interno di Concorezzo | |
Locali e/o aree tassati, | – trasferimenti di sedi di imprese o di enti all’interno di Concorezzo | |
acquisto/perdita riduzioni e | – decessi di capi famiglia | |
agevolazioni) | – cambio di destinazione d’uso di locali e/o aree tassate | |
– acquisto/perdita riduzioni e agevolazioni |
Cessazione dell’utenza
La cessazione dell’occupazione o detenzione dei locali e delle aree, nel corso dell’anno, dà diritto all’abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia (come per la variazione in diminuzione).
CESSAZIONE UTENZA: | Esempi: | |
(fine occupazione o detenzione | – ristrutturazioni di fabbricati | |
di locali e/o aree tassati) | – vendite di fabbricati tenuti a disposizione | |
– emigrazioni da Concorezzo in altri paesi | ||
– cessioni di aziende o di rami di aziende | ||
– estinzioni di imprese o di aziende | ||
– decesso di unico occupante |
Se la denuncia non viene presentata nel corso dell’anno in cui si è verificata la cessazione, la tassa non è dovuta per le annualità successive a quella di cessazione se:
– il contribuente dimostri di non aver continuato l’occupazione o la detenzione dell’immobile o se la tassa sia stata pagata dal nuovo occupante a seguito di denuncia o di accertamento del Comune;
– la denuncia tardiva di cessazione sia stata presentata entro sei mesi dalla notifica della cartella esattoriale (o del decreto ingiuntivo).
Il Comune riconosce lo sgravio o il rimborso della tassa per l’avvenuta cessazione dell’occupazione entro trenta giorni dalla ricezione della denuncia (tempestiva o tardiva).
Gli eredi hanno gli stessi oneri e obblighi previsti per la cessazione dell’occupazione, tranne che l’uso dell’immobile non sia continuato dagli eredi o dal singolo coerede. In caso di mancata continuazione dell’uso, se viene meno la disponibilità dell’immobile, gli eredi devono presentare denuncia di cessazione. Se non la presentano nel corso dell’anno nel quale avviene la cessazione, gli eredi rimangono obbligati al pagamento della tassa per tutto l’anno (perdono il diritto all’abbuono): nel caso presentino denuncia tardiva, nell’anno successivo a quello della cessazione, il diritto allo sgravio o al rimborso decorre dalle annualità successive a quelle di cessazione.
TARIFFE per il 2013
La Giunta Comunale ha stabilito (delibera n. 133 del 20/11/2013) le seguenti tariffe:
Categoria 1 – Abitazioni, autorimesse ad uso privato, residence, affittacamere; | euro | 1,26 |
Categoria 2 – Alberghi, pensioni e locande; | euro | 3,82 |
Categoria 3 – Negozi non alimentari, parrucchieri, farmacie; | euro | 3,51 |
Categoria 4 – Negozi alimentari, droghe e coloniali, fiori e sementi, supermercati; | euro | 4,08 |
Categoria 5 – Uffici, studi professionali, laboratori di analisi, istituti di credito; | euro | 3,80 |
Categoria 6 – Collegi, comunità e caserme; | euro | 0,14 |
Categoria 7 – Magazzini, depositi prodotti, merci, materiali, archivi, deposito documenti; | euro | 1,31 |
Categoria 8 – Bar, ristoranti, pizzerie, rosticcerie, pasticcerie, latterie; | euro | 6,35 |
Categoria 9 – Stabilimenti industriali, laboratori artigianali, autorimesse, campeggi, distributori di carburante; | euro | 2,28 |
Categoria 10 – Scuole, oratori, circoli, associazioni, enti vari; | euro | 0,13 |
Categoria 11 – Cinema, teatri, sale da ballo all’aperto, locali di divertimento. | euro | 0,13 |
RIDUZIONI, AGEVOLAZIONI, ESENZIONI
Le riduzioni per particolari condizioni di uso
La tariffa è ridotta del 30% nei casi di:
a) abitazioni con unico occupante;
b) abitazioni adibite a uso stagionale, limitato e discontinuo (cosiddette seconde case), a condizione che tale destinazione sia comprovata indicando l’abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l’alloggio (a titolo oneroso o gratuito);
c) uso stagionale o non continuativo, ma ricorrente, per attività produttive, commerciali e di servizi, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l’esercizio dell’attività;
d) abitazioni a disposizione di cittadini residenti all’estero;
e) agricoltori occupanti la parte abitativa della costruzione rurale.
Le riduzioni non sono tra loro cumulabili nell’ambito della stessa utenza. Le riduzioni previste alle lettere b), c) e d) si rendono applicabili, se i locali e le aree interessate sono utilizzati, nel corso dell’anno, per periodi che complessivamente siano inferiori a 183 giorni.
Le riduzioni si applicano dall’anno successivo a quello di presentazione della relativa istanza: la mancata presentazione della domanda comporta la mancata applicazione della riduzione medesima.
La perdita dei presupposti che danno luogo all’applicazione delle riduzioni tariffarie deve essere denunciato entro il 20 gennaio successivo. In mancanza, il Comune provvede all’accertamento della tassa con applicazione della sanzione per omessa denuncia di variazione.
Le agevolazioni
Riduzioni tariffarie
La tariffa è ridotta del 30%:
a) per le persone fisiche con situazione reddituale non superiore a euro 4.131,66 (lire 8.000.000);
b) per gli asili nido, le scuole materne private, le scuole primarie e secondarie private, le scuole secondarie superiori pubbliche;
c) per i seminari, i ricoveri per anziani, gli ospizi e gli altri istituti di ricovero e per tutti gli altri istituti di assistenza e beneficenza con finalità sociali e riconosciuti dal Comune.
Esenzioni
Sono esenti dalla tassa:
a) i locali e le aree scoperte utilizzati per l’esercizio dei culti ammessi nello Stato;
b) i locali e le aree scoperte utilizzati dal Comune per uffici e servizi, per i quali il Comune è tenuto a sostenere le spese di funzionamento;
c) i locali e le aree scoperte utilizzati dalle scuole materne pubbliche, dalle scuole primarie e secondarie pubbliche;
d) i locali e le aree scoperte occupati o detenuti dalle persone fisiche con situazione reddituale non superiore a euro 2.582,28 (lire 5.000.000).
Le riduzioni ed esenzioni sono concesse su domanda documentata degli interessati a condizione che questi dimostrino di averne diritto. La documentazione può essere sostituita da dichiarazione sostitutiva. Le richieste producono gli effetti dall’anno successivo.
Per la valutazione delle situazioni reddituali agevolate rileva l’indicatore della situazione economica equivalente, determinato con riferimento all’intero nucleo familiare.
Agevolazioni per le imprese
Per le attività produttive, commerciali e di servizi, la tassa annuale è ridotta al 40%, in ragione delle superfici degli insediamenti interessate dalle attività e dalle misure di recupero e del periodo di tempo entro il quale si sono protratte, se:
a) gli utenti dimostrino di avere sostenuto spese per interventi tecnico-organizzativi comportanti una accertata minore produzione di rifiuti o un pretrattamento volumetrico, selettivo o qualitativo che agevoli lo smaltimento o il recupero da parte del gestore del servizio pubblico ovvero per le quali gli utenti siano tenuti a conferire a detto servizio rilevanti quantità di rifiuti che possono dare luogo alle entrate di cui all’articolo 61, comma 3, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n.507;
b) gli utenti abbiano oggettivamente ed effettivamente avviato al recupero i rifiuti assimilati prodotti nei propri insediamenti e per i quali si sono verificate le condizioni di esclusione dalla privativa comunale disciplinate dall’articolo 21, comma 7, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.22.
Per ottenere le agevolazioni indicate, le imprese devono farne richiesta sugli appositi moduli messi a disposizione dal Comune, nel corso dell’anno successivo a quello al quale si riferisce la richiesta.
TASSA GIORNALIERA
L’occupazione o la detenzione temporanea, con o senza autorizzazione, di locali e aree pubblici, di uso pubblico o di aree gravate da servitù di pubblico passaggio, comportano l’applicazione della tassa giornaliera.
è temporaneo l’uso inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente. Per accertare il superamento o meno del limite dei 183 giorni non si può procedere al cumulo delle occupazioni di aree diverse, anche se comprese nel territorio comunale.
La tariffa giornaliera è uguale a quella annuale per la categoria contenente voci corrispondenti di uso, rapportata a giorno.
Per le occupazioni che richiedono autorizzazione, la superficie imponibile e la durata dell’occupazione sono quelle risultanti dall’autorizzazione. Se l’occupazione effettiva supera quella autorizzata, la tassa si calcola sulla prima.
Il contribuente tenuto a corrispondere la tassa giornaliera non è obbligato a presentare formale denuncia: l’obbligo di denuncia è assolto con il pagamento della tassa, che va effettuato entro il termine previsto per l’inizio dell’occupazione o della prima occupazione o, in mancanza, all’atto dell’occupazione.
Le occupazioni temporanee determinano l’obbligo di corrispondere la sola tassa rifiuti e non anche il 10% a titolo di addizionali ex ECA e il 5% derivante dall’applicazione del tributo provinciale.
Ravvedimento operoso | Somme dovute | |
Pagamento tardivo dell’intera tassa o della parte non ancora pagata entro quattordici giorni dalla scadenza | TARSU + interessi legali calcolati a giorno + sanzione 0,2% per ogni giorno di ritardo (fino al 2,80% per 14 giorni di ritardo) | |
Pagamento tardivo dell’intera tassa o della parte non ancora pagata entro trenta giorni dalla scadenza | TARSU + interessi legali calcolati a giorno + sanzione 3% | |
Pagamento tardivo dell’intera tassa o della parte non ancora pagata entro un anno dalla scadenza | TARSU + interessi legali calcolati a giorno + sanzione 3,75% |
QUANDO e COME si denuncia la tassa rifiuti?
Chi è tenuto a pagare la tassa ha preliminarmente l’obbligo di presentare la denuncia di inizio occupazione o detenzione entro il 20 gennaio successivo all’inizio dell’occupazione o detenzione.
Così, ad esempio, le occupazioni iniziate tra il 21 gennaio 2013 e il 20 gennaio 2014 vanno dichiarate entro il 20 gennaio 2014; quelle iniziate tra il 21 gennaio 2012 e il 20 gennaio 2013 andavano denunciate entro il 20 gennaio 2013.
La denuncia ha effetto anche per le annualità successive qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate.
Se cambiano:
– l’ubicazione, la superficie o la destinazione dei locali e delle aree denunciati;
– le condizioni di spettanza di riduzioni tariffarie o di agevolazioni;
l’utente è obbligato a denunciare le variazioni che comportino un maggior ammontare della tassa dovuta (denuncia di variazione in aumento) entro il 20 gennaio successivo al verificarsi della variazione medesima.
La denuncia di variazione in diminuzione non è un obbligo e l’eventuale omissione non è sanzionata. La tardiva presentazione della denuncia in diminuzione ha l’effetto di far decorrere lo sgravio o il rimborso della tassa annuale a un momento posteriore a quello del determinarsi delle condizioni che comportano la diminuzione della tassa. (es.: se la variazione in diminuzione della tassa si è verificata il 15 febbraio 2013, ma è stata denunciata il 10 maggio 2013, l’abbuono della tassa decorre dal 1° luglio 2013, anziché dal 1° marzo 2013).
Le istanze intese a ottenere le riduzioni tariffarie per particolari condizioni di uso (abitazioni con unico occupante; abitazioni ad uso stagionale o discontinuo; attività produttive a uso stagionale o non continuativo; abitazioni di residenti all’estero) hanno effetto dall’anno successivo a quello di presentazione.
Le comunicazioni effettuate ai fini anagrafici (es.: cambio di residenza) o presso un qualunque altro ufficio comunale per finalità diverse, non hanno alcuna rilevanza e le denunce di inizio, di cessazione o di variazione dell’occupazione devono in ogni caso essere presentate all’Ufficio tributi.
La denuncia è unica per ciascun utente: se un utente occupa o detiene allo stesso tempo più immobili (es.: due abitazioni; un’abitazione e un esercizio commerciale; due o più insediamenti produttivi), deve presentare denuncia unica nella quale dichiara tutti i locali e le aree occupate a diverso titolo.
La denuncia va redatta sul modulo messo a disposizione dal Comune e sottoscritta da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale. La sottoscrizione, per essere regolare, deve essere resa davanti al funzionario del Comune o allegando copia di un valido documento d’identità.
Alla presentazione, l’Ufficio tributi rilascia ricevuta della denuncia; l’inoltro può essere effettuato anche tramite spedizione postale (raccomandata A.R.), nel qual caso la denuncia si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale, o tramite fax (vale la data di trasmissione).
Nella denuncia devono essere indicati:
– il codice fiscale;
– gli elementi identificativi delle persone fisiche componenti del nucleo familiare o della convivenza, che occupano o detengono l’immobile di residenza o l’abitazione principale ovvero dimorano nell’immobile a disposizione, dei loro rappresentati legali e della relativa residenza;
– la denominazione e relativo scopo sociale o istituzionale dell’ente, istituto, associazione, società e altre organizzazioni nonché della loro sede principale, legale o effettiva, delle persone che ne hanno la rappresentanza e l’amministrazione;
– l’ubicazione, superficie e destinazione dei singoli locali e delle aree denunciati, le loro ripartizioni interne, nonché la data di inizio dell’occupazione o detenzione.
Riassunto delle tipologie delle denunce TARSU
Tipo di denuncia | Obbligatorietà presentazione | Conseguenze mancata presentazione | |
1 – | Denuncia di inizio occupazione o detenzione | Obbligatoria | TARSU + addiz. ex ECA 10% + tributo provinciale 5% + interessi legali calcolati a giorno + sanzione 150/200% (minimo 51,00 euro) |
2 – | Denuncia di variazione in aumento | Obbligatoria | TARSU + addiz. ex ECA 10% + tributo provinciale 5% + interessi legali calcolati a giorno + sanzione 150/200% (minimo 51,00 euro) |
3 – | Denuncia di variazione in diminuzione | Non obbligatoria | a) Per l’anno in corso: mancato abbuono della tassa
b) Per le annualità successive: continuazione dell’obbligo a pagare la TARSU fino al momento della presentazione della denuncia, se: 1) la denuncia di cessazione non sia presentata entro 6 mesi dalla notifica della cartella esattoriale (o del decreto ingiuntivo) 2.a) non si dimostri di aver cessato nell’occupazione o nella detenzione delle superfici tassabili 2.b) oppure: non si dimostri il pagamento della tassa da parte del nuovo occupante a seguito di denuncia o di accertamento del Comune |
4 – | Istanza di richiesta di riduzioni tariffarie | Non obbligatoria | Mancata applicazione delle riduzioni, fino all’anno successivo a quello di presentazione dell’istanza |
5 – | Denuncia di cessazione dell’occupazione o detenzione | Non obbligatoria | a) Per l’anno in corso: mancato abbuono della tassa
b) Per le annualità successive: continuazione dell’obbligo a pagare la TARSU fino al momento della presentazione della denuncia, se: 1) la denuncia di cessazione non sia presentata entro 6 mesi dalla notifica della cartella esattoriale (o del decreto ingiuntivo) 2.a) non si dimostri di aver cessato nell’occupazione o nella detenzione delle superfici tassabili 2.b) oppure: non si dimostri il pagamento della tassa da parte del nuovo occupante a seguito di denuncia o di accertamento del Comune |
OMESSA, INCOMPLETA O INFEDELE DENUNCIA: quali sono le sanzioni ?
Alla omessa denuncia originaria o di variazione (in aumento) si applica la sanzione amministrativa del 200% della tassa o della maggiore tassa dovuta, se la tassa evasa è superiore a 250 euro, del 150% della tassa o della maggiore tassa dovuta, se la tassa evasa è inferiore a 250 euro.
Per la denuncia infedele o incompleta si applica la sanzione del 75% della maggiore tassa dovuta, se l’evasione è superiore a 250 euro, del 50% della maggiore tassa dovuta, se l’evasione è inferiore a 250 euro. Per denuncia infedele si intende quella che indica un imponibile inferiore a quello effettivo; la denuncia incompleta è quella nella quale sono dichiarati soltanto alcuni degli immobili occupati.
Le sanzioni sono ridotte a un terzo se il contribuente aderisce formalmente all’accertamento del Comune entro il termine per ricorrere alle Commissioni tributarie.
Per le infrazioni relative a dati ed elementi necessari per la determinazione della tassa, e che richiedono all’Ufficio Tributi una specifica attività per chiarirne la portata, si applica la sanzione di 51 euro. La sanzione è di euro 155,00 per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti o documenti, dell’elenco da parte dell’amministratore del condominio o del gestore della multiproprietà o dei centri commerciali integrati, per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata, incompleta o infedele compilazione. Se le infrazioni sono caratterizzate da dolo o colpa grave e dalla intenzione di ostacolare l’attività amministrativa di accertamento la sanzione è di 258 euro.
Le sanzioni sono irrogate entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
Gli interessi legali, calcolati a giorno, si applicano soltanto sulle somme dovute a titolo di tributo e addizionali e non anche sulla sanzione amministrativa.
Violazione | Termini decadenza accertamenti | Somme dovute | Con adesione entro il termine per presentare ricorso |
Omessa denuncia (originaria o di variazione) | Entro il quinto anno successivo a quello dell’infrazione | TARSU evasa + addiz. ex ECA 10% + tributo provinciale 5% + interessi legali
+ sanzione 200% (minimo 51,00 euro), se la tassa evasa è superiore a 250 euro oppure + sanzione 150% (minimo 51,00 euro) se la tassa evasa è inferiore a 250 euro |
TARSU evasa + addiz. ex ECA 10% + tributo provinciale 5% + interessi legali
+ sanzione 50% (minimo 12,00 euro) se la tassa evasa è superiore a 250 euro oppure + sanzione 37,50% (minimo 12,00 euro) se la tassa evasa è inferiore a 250 euro |
Denuncia infedele o incompleta | Entro il quinto anno successivo a quello dell’infrazione | TARSU evasa + addiz. ex ECA 10% + tributo provinciale 5% + interessi legali
+ sanzione 75% della maggiore tassa dovuta, se l’evasione è superiore a 250 euro oppure + sanzione 50% della maggiore tassa dovuta, se l’evasione è inferiore a 250 euro |
TARSU evasa + addiz. ex ECA 10% + tributo provinciale 5% + interessi legali
+ sanzione 18,75% della maggiore tassa dovuta, se l’evasione è superiore a 250 euro oppure + sanzione 12,50% della maggiore tassa dovuta, se l’evasione è inferiore a 250 euro |
Infrazioni relative a dati ed elementi necessari per la determinazione del tributo, e che richiedono all’Ufficio una specifica attività per chiarirne la portata | Entro il quinto anno successivo a quello dell’infrazione | Sanzione 51,00 euro | Sanzione 51,00 euro |
Mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti o mancata restituzione di questionari nei 60 giorni dalla richiesta o per la loro mancata, incompleta o infedele compilazione | Entro il quinto anno successivo a quello dell’infrazione | Sanzione 155,00 euro | Sanzione 155,00 euro |
Se le infrazioni indicate sopra sono caratterizzate da dolo o colpa grave e dalla intenzione di ostacolare l’attività amministrativa di accertamento | Entro il quinto anno successivo a quello dell’infrazione | Sanzione 258,00 euro | Sanzione 258,00 euro |
Errori od omissioni che attengono a elementi non incidenti sulla determinazione della tassa (c.d. errori formali) | Non irrogabile (art.10, c.3, Legge n.212/2000 e art.6, c.5-bis, D.Lgs. n.472/1997) |
La denuncia di inizio occupazione o di variazione (in aumento) delle condizioni di tassabilità viene ridotta a un decimo del minimo (10 per cento), qualora il contribuente provveda a presentare la denuncia con ritardo non superiore a novanta giorni dal 20 gennaio successivo all’inizio dell’occupazione o al verificarsi della variazione. Se la denuncia viene presentata entro un anno dal 20 gennaio successivo all’inizio dell’occupazione o al verificarsi della variazione, la sanzione è ridotta a un ottavo del minimo previsto per l’omessa denuncia (12,5 per cento).
Ravvedimento operoso per omessa denuncia | Somme dovute | |
Presentazione della denuncia entro il 20 gennaio 2013 per inizi di occupazione o per verificarsi di variazioni di cespiti dal 21 gennaio 2011 al 20 gennaio 2012 | TARSU + addiz. ex ECA 10% + tributo provinciale 5% + interessi legali calcolati a giorno + sanzione 12,5% | |
Presentazione della denuncia entro il 20 aprile 2013 per inizi di occupazione o per verificarsi di variazioni di cespiti dal 21 gennaio 2012 al 20 gennaio 2013 | TARSU + addiz. ex ECA 10% + tributo provinciale 5% + interessi legali calcolati a giorno + sanzione 10% | |
Presentazione della denuncia entro il 20 gennaio 2014 per inizi di occupazione o per verificarsi di variazioni di cespiti dal 21 gennaio 2012 al 20 gennaio 2013 | TARSU + addiz. ex ECA 10% + tributo provinciale 5% + interessi legali calcolati a giorno + sanzione 12,5% |
La riduzione a un quinto del minimo si applica anche ai casi di regolarizzazione, entro un anno, di denunce infedeli o incomplete, di mancata restituzione di questionari entro sessanta giorni dalla richiesta, di mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, dell’elenco degli occupanti i locali e le aree del condominio, della multiproprietà o del centro commerciale integrato, richiesto all’amministrazione del condominio o al responsabile del versamento della tassa.
Ravvedimento operoso per infedele denuncia | Somme dovute | |
Presentazione di denuncia rettificativa entro un anno dalla scadenza del termine di presentazione della denuncia infedele | TARSU + addiz. ex ECA 10% + tributo provinciale 5% + interessi legali calcolati a giorno + sanzione 6,25% | |
Esibizione o trasmissione di atti e documenti o restituzione di questionari entro un anno dal termine indicato nella richiesta del Comune | 10 euro
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