COSA OCCORRE FARE PER :
Sono ammesse alla definizione agevolata le entrate di natura tributaria, le violazioni al codice della strada e quelle di natura patrimoniale, non riscosse a seguito di ingiunzione fiscale di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, notificati dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2016, direttamente dal Comune o dai concessionari della riscossione di cui all´art.53 del decreto legislativo 446/1997. I debitori possono estinguere il debito senza corrispondere le sanzioni comprese in tali provvedimenti, provvedendo al pagamento integrale delle somme richieste a titolo di capitale, interessi e spese, dilazionato in rate sulle quali sono dovuti gli interessi legali. La definizione agevolata non si applica alle poste di entrata costituite da sola sanzione, come quelle relative alle violazioni dei regolamenti comunali sanzionate ai sensi dell´art. 7-bis del D. Lgs. n.267 del 2000. Possono accedere alla definizione agevolata le ingiunzioni di pagamento oggetto di provvedimenti di rateizzazione, per le rate non ancora versate, purché il debitore sia in regola Per le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, la definizione agevolata si applica agli interessi, compresi quelli moratori, e la maggiorazione di cui all´articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La definizione agevolata può riguardare il singolo provvedimento di ingiunzione fiscale o le singole poste ingiunte con il medesimo provvedimento. Per accedere alla definizione agevolata, il debitore manifesta al Comune o al concessionario della riscossione la sua volontà di avvalersene, rendendo, entro il 31 maggio 2017, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che il Comune pubblica sul proprio sito internet. In tale dichiarazione, il debitore indica altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto dall´art. 1, nonché la pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi cui si riferisce la dichiarazione, e assume l´impegno a rinunciare agli stessi giudizi. Entro la stessa data del 31 maggio 2017 il debitore può integrare, con le predette modalità, la dichiarazione presentata anteriormente a tale data. Entro il 30 giugno 2017, il Comune, o il concessionario della riscossione, comunica ai debitori che hanno presentato l´istanza di definizione agevolata l´ammontare complessivo delle somme dovute a seguito della definizione agevolata, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse. A seguito della presentazione dell´istanza, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale istanza. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell´unica rata ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell´istanza. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell´importo complessivamente dovuto. Il Comune, o il concessionario della riscossione di cui all´art.53 del decreto legislativo 446/1997, relativamente ai debiti definibili, non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione dell´istanza di definizione agevolata e non può proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.