COSA OCCORRE FARE PER :
Non è più dovuta la comunicazione di “cessione fabbricato” relativamente ai contratti di compravendita, di locazione e di comodato di fabbricati o di porzioni di fabbricati soggetti all’obbligo di registrazione in termine fisso. La registrazione del contratto, infatti, assorbe l’obbligo in questione.
Permane l’obbligo di comunicazione solo nel caso in cui venga concesso il godimento del fabbricato o di porzione di esso sulla base di un contratto, anche verbale, non soggetto a registrazione in termine fisso.
Cittadini stranieri extracomunitari
E’ confermato l’obbligo di comunicazione stabilito dall’articolo 7 del T.U. 286/98, concernente la disciplina dell’immigrazione e della condizione dello straniero.
Pertanto il proprietario dell’immobile deve presentasi all’Autorità di P.S. e dichiarare la presenza dello straniero, presentando il contratto registrato all’Agenzia delle Entrate e i documenti di entrambi.