Premessa
Dopo il “Piano Cottarelli”, il documento dell’agosto 2014 con il quale l’allora commissario straordinario alla spending review auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000, la legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l’avvio un “processo di razionalizzazione” che possa produrre risultati già entro fine 2015.
Il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il “coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell’azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato”, gli enti locali devono avviare un “processo di razionalizzazione” delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguirne una riduzione entro il 31 dicembre 2015.
Lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il “processo di razionalizzazione”:
- eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, oppure riducendo le relative remunerazioni.
- Piano operativo e rendicontazione
Il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle
amministrazioni, “in relazione ai rispettivi ambiti di competenza”, definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni.
Il piano definisce modalità, tempi di attuazione, l’esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire.
Il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell’amministrazione.
La pubblicazione è obbligatoria agli effetti del “decreto trasparenza” (d.lgs. 33/2013): nel caso sia omessa, è attivabile da chiunque l’istituto dell’accesso civico.
I sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “in relazione ai rispettivi ambiti di competenza”, entro il 31 marzo 2016, hanno l’onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti.
Anche tale relazione “a consuntivo” deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell’amministrazione interessata.
La pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del “decreto trasparenza” (d.lgs. 33/2013).
La legge di stabilità 2015 individua nel sindaco e negli altri organi di vertice dell’amministrazione, “in relazione ai rispettivi ambiti di competenza”, i soggetti preposti ad approvare il piano operativo e la relazione a consuntivo.
È di tutta evidenza che l’organo deputato ad approvare tali documenti per gli enti locali è il consiglio comunale. Lo si evince dalla lettera e) del secondo comma dell’articolo 42 del TUEL che conferisce al consiglio competenza esclusiva in materia di “partecipazione dell’ente locale a società di capitali”.
Per osservare “alla lettera” il comma 612, che sembra voler coinvolgere anche la figura del sindaco nel processo decisionale, le deliberazioni consiliari di approvazione del piano operativo e della relazione potranno essere assunte “su proposta” del sindaco.
- Attuazione
Approvato il piano operativo questo dovrà essere attuato attraverso ulteriori deliberazioni del consiglio che potranno prevedere cessioni, scioglimenti, accorpamenti, fusioni.
Il comma 613 della legge di stabilità precisa che, nel caso le società siano state costituite (o le partecipazioni acquistate) “per espressa previsione normativa”, le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e “non richiedono né l’abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria”.
Il comma 614 della legge 190/2014 estende l’applicazione, ai piani operativi in esame, dei commi 563-568-ter della legge 147/2013 in materia di mobilità del personale, gestione delle eccedenze e di regime fiscale agevolato delle operazioni di scioglimento e alienazione.
- Finalità istituzionali
La legge 190/2014 conserva espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 dell’articolo 3 della legge 244/2007, che recano il divieto generale di “costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società”.
È sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, che forniscano servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.
L’acquisto di nuove partecipazioni e, una tantum, il mantenimento di quelle in essere, devono sempre essere autorizzate dall’organo consiliare con deliberazione motivata da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.
II – Le partecipazioni dell’Ente
1. Le partecipazioni societarie
Il Comune di Concorezzo partecipa al capitale delle seguenti società:
1. Cem Ambiente SpA con una quota dal 2,78%
2. BrianzAcque Srl con una quota del 2,0334%
3. Cap Holding SpA con una quota dello 0,259%;
2. Altre partecipazioni e associazionismo
Per completezza, si precisa che il comune di Concorezzo fa parte dell’Azienda Speciale Consortile Offerta Sociale con una quota del 7,48% del capitale sociale complessivo di euro 50.000,00. Partecipa inoltre all’associazione Pinamonte compartecipando annualmente con una quota pari a 0,52 euro per abitante. Il comune fa inoltre parte dell’”Associazione dei comuni per il Distretto High Tech Monza e Brianza” che (con la Provincia di Monza e della Brianza, Confindustria di Monza e della Brianza e Camera di Commercio di Monza e della Brianza) è socio fondatore della Fondazione del Distretto Green and High Tech di Monza e Brianza.
Il Comune di Concorezzo è inoltre proprietario di Aspecon, Azienda speciale di Concorezzo, che fornisce servizi sanitari.
Essendo “forme associative” (di cui al Capo V del Titolo II del d.lgs. 267/2000 del TUEL) e, in caso di Aspecon, azienda speciale, non sono oggetto del presente Piano di razionalizzazione.