Piano di razionalizzazione delle società e degli enti partecipati detenuti al 31 dicembre 2017 – Conclusione del procedimento di revisione straordinaria 2017
Il decreto legislativo n. 175/2016 (di seguito anche TUSP) ha approvato il testo unico in materia di società partecipate dalla pubblica amministrazionee rappresenta la nuova disciplina in materia.
Il provvedimento è attuativo dell’art. 18 della legge delega n. 124/2015, c.d. legge Madia, e provvedere a dare coordinamento tra le diverse e numerose disposizioni che si sono succedute nel tempo in materia di società a partecipazione pubblica.
In particolare, il decreto risponde alle esigenze di riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche attraverso i seguenti interventi:
- l’ambito di applicazione della disciplina, con riferimento sia all’ipotesi di costituzione della società che all’acquisto di partecipazioni in altre società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta (artt. 1, 2, 23 e 26);
- l’individuazione dei tipi di società e le condizioni e i limiti in cui è ammessa la partecipazione pubblica (artt. 3 e 4);
- il rafforzamento degli oneri motivazionali e degli obblighi di dismissione delle partecipazioni non ammesse (artt. 5, 20 e 24);
- la razionalizzazione delle disposizioni in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica ed acquisto di partecipazioni (artt. 7 e 8), nonché di organizzazione e gestione delle partecipazioni (artt. 6, 9, 10 e 11);
- l’introduzione di requisiti specifici per i componenti degli organi amministrativi(art.11);
- la definizione delle responsabilità (art.12);
- la definizione di specifiche disposizioni in materia di monitoraggio, controllo e controversie delle società partecipate (artt. 13 e15);
- l’introduzione di disposizioni specifiche in materia di crisi d’impresa, e l’assoggettamento delle società a partecipazione pubblica alle disposizioni sul fallimento, sul concordato preventivo e, ove ricorrano i presupposti, sull’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi1 (art.14);
- il riordino della disciplina degli affidamenti diretti di contratti pubblici per le società in house (art. 16);
- l’introduzione di disposizioni specifiche in materia di società a partecipazione mista pubblico- privata (art.17);
- l’introduzione di disposizioni specifiche in materia di quotazione delle società a controllo pubblico in mercati regolamentati (art.18);
- la razionalizzazione delle disposizioni vigenti in materia di gestione del personale (artt. 19 e 25);
- l’assoggettamento delle società partecipate agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, stabiliti dal D.Lgs. n.33/2013 (art.22);
- la razionalizzazione delle disposizioni finanziarie vigenti in materia di società partecipate dalle amministrazioni locali (art.21);
- l’attuazione di una ricognizione periodica delle società partecipate e l’eventuale adozione di piani di razionalizzazione (art.20);
- la revisione straordinaria delle partecipazioni detenute dalle amministrazioni pubbliche, in sede di entrata in vigore del testo unico (art. 24);
- le disposizioni di coordinamento con la legislazione vigente (artt. 27 e 28).
Il decreto disciplina in maniera puntuale e specifica la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta, dunque provvede alla creazione di una cornice organica di norme per la razionalizzazione e la riduzione delle società partecipate anche dagli enti locali.
Piano operativo annuale di razionalizzazione delle società partecipate
L’art. 20 del D. Lgs. 175/2016 prevede che le amministrazioni pubbliche debbano effettuare annualmente “un’analisi dell’assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette”.
Se ricorrono le condizioni previste dallo stesso TUSP che impediscono il mantenimento della quota societaria, le amministrazioni predispongono “un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione”.
I provvedimenti sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e trasmessi alla sezione regionale della Corte dei conti e al Dipartimento del Tesoro presso il Ministero dell’economia e delle finanze.
Secondo il TUSP, le amministrazioni pubbliche devono dismettere le partecipazioni, dirette o indirette: che non siano riconducibili alle “categorie” elencate dall’art. 4 del TUSP, che non soddisfano i “requisiti” previsti dall’art. 5, commi 1 e 2, del TUSP o, infine, che non rispondono alle “condizioni” elencate dell’art. 20, c. 2, del TUSP.
Le condizioni per il mantenimento delle partecipazioni sono:
1. Vincolo di scopo istituzionale previsto dall’art. 4. Riprendendo quanto già sancito dall’art. 3, c. 27, della legge 244/2007, la disposizione prevede che le amministrazioni pubbliche non possano, direttamente o indirettamente, detenere partecipazioni acquisire o mantenere società aventi ad oggetto attività di produzioni di beni e servizi non strettamente necessarie alle proprie finalità istituzionali. Fermo restando quanto detto, il c. 2, prevede espressamente che le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società ovvero mantenere o acquisire partecipazioni solo per le sotto elencate attività:
a) produzione di un SIG, inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi stessi;
b) progettazione e realizzazione di un’opera in base ad un accordo di programma fra PP.AA. e, ove opportuno attraverso la costituzione di una società pubblica di progetto, senza scopo di lucro, anche consortile, partecipata dai soggetti aggiudicatori e dagli altri soggetti pubblici interessati (art. 193 del d.lgs. n. 50/2016, c.d. nuovo codice appalti);
c) realizzazione e gestione di un’opera pubblica o di un SIG mediante la costituzione di società mista, avente ad oggetto esclusivo l’attività inerente l’appalto o la concessione, con imprenditore privato selezionato mediante procedura ad evidenza pubblica a c.d. doppio oggetto (sottoscrizione o acquisto partecipazione quote societarie da parte del privato e contestuale affidamento del contratto di appalto o concessione), avente quota di partecipazione non inferiore al 30% del capitale;
d) autoproduzione di beni e servizi strumentali all’ente o enti pubblici partecipanti;
e) servizi di committenza, incluse quelle ausiliarie, a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni dello Stato; enti pubblici territoriali; altri enti pubblici non economici; organismi di diritto pubblico; associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da detti soggetti (art. 3, c.1, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016).
2. Oneri di motivazione analitica previsti dall’art. 5, comma 1 e 2. La norma prevede che la delibera inerente la costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche mista, ovvero inerente l’acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte delle pubbliche amministrazioni in società già costituite, deve essere motivata sia rispetto al perseguimento delle finalità istituzionali ed alle attività ammesse (succitato articolo 4 del decreto) sia rispetto alle ragioni e finalità che giustificano la scelta.
La motivazione deve essere fornita anche rispetto alla convenienza economica ed alla possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato, anche rispetto agli aiuti di Stato. Tale delibera è sottoposta a forme di consultazione pubblica, (c. 2) ed è inviata, per fini conoscitivi alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e all’Antitrust, (c. 3) che può esercitare i propri poteri di legge.
3. Insussistenza delle ipotesi di cui all’art. 20, comma 2, ovvero:
a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all’articolo 4;
b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di €;
e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d’interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all’articolo 4.
Il piano definisce modalità, tempi di attuazione, l’esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire.
L’organo deputato ad approvare tali documenti per gli enti locali è il consiglio comunale. Lo si evince dalla lett. e) del secondo comma dell’art. 42 del TUEL che conferisce al consiglio competenza esclusiva in materia di “partecipazione dell’ente locale a società di capitali”.