CHE COSA È E A CHE COSA SERVE :
L’imposta comunale sugli immobili è stata istituita con d. legisl. 504/1992, a decorrere dal 1° gennaio 1993, ed è stata sostituita dall’imposta municipale propria dal 1° gennaio 2012.
Presupposti |
L’imposta si applica al possesso di immobili (fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli), compresi quelli strumentali o alla cui produzione e scambio è diretta l’attività d’impresa.
Sono esclusi dall’imposta sugli immobili:
– l’abitazione principale e le sue pertinenze (art. 1 del d. l. 93/2008);
– i fabbricati rurali;
– i terreni non coltivati |
Soggetti passivi |
L’imposta deve essere pagata da tutti coloro che possiedono immobili (fabbricati, aree fabbricabili, terreni agricoli) a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie). Per gli immobili concessi in locazione finanziaria l’imposta deve essere pagata da chi utilizza l’immobile (locatario finanziario).
Dal 1° gennaio 2001, ai sensi del comma 3 dell’art. 18 della Finanziaria 2001, nel caso di concessione su aree demaniali “Soggetto passivo” ICI è il Concessionario.
Il soggetto tenuto al versamento dell’ICI dovuta per i beni sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale di cui al D.Lgs 9/11/1998 n. 427 è l’amministratore del condominio o della comunione.
L’amministratore è autorizzato a prelevare l’importo necessario al pagamento dell’ICI dalle disponibilità finanziarie del condominio e ad attribuire le relative quote al singolo titolare dei diritti di godimento addebitandole nel rendiconto annuale. |
Modalità di calcolo |
L’imposta si determina applicando al valore degli immobili e sulla base dei requisiti posseduti, una delle aliquote previste tenendo conto delle detrazioni e delle riduzioni d’imposta.
Fabbricati – il valore è dato dalla rendita catastale, risultante in catasto al 1° gennaio dell’anno d’imposta, aumentata del 5%, e moltiplicata per un coefficiente diverso a seconda della categoria catastale:
- 100 per le categorie A e C con l’esclusione degli uffici classificati A10 e dei negozi classificati C/1;
- 140 per la categoria B (art. 2, comma 45, D.L.262/06 convertito in L.268/2006);
- 50 per tutti gli uffici (A10) e per gli immobili classificati nella categoria D (capannoni, alberghi, banche, cinema, ecc.);
- 34 per i negozi C/1.
Immobili di interesse storico o artistico: la rendita catastale va determinata mediante l’applicazione della tariffa d’estimo di minore ammontare tra quelle previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale il fabbricato è situato. Si fa presente che la storicità deve essere riconosciuta con comunicazione ministeriale con riferimento SOLO all’art. 3 della L. 1089/1939 (come riportato nell’art. 6 del D. lgs. 490/1999 e art. 13 del D. lgs. 42/2004);
Fabbricati privi di rendita catastale: si considera la rendita attribuita a fabbricati similari (rendita presunta) da trasformare in valore imponibile con i coefficienti indicati;
Fabbricati appartenenti al gruppo “D”, privi di rendita catastale, interamente posseduti da imprese: il valore imponibile è quello che risulta dalle scritture contabili, debitamente aggiornato con i coefficienti fissati annualmente con Decreto del Ministero delle Finanze.
Aree fabbricabili – la base imponibile è il valore venale, risultante al 1° gennaio dell’anno d’imposta, avendo riguardo: alla zona di ubicazione, all’indice di edificabilità, alla destinazione d’uso consentito, agli oneri per eventuali lavori di adattamento, ai vincoli posti dagli strumenti urbanistici, ai prezzi medi di mercato.
Terreni agricoli – il valore imponibile è dato dal reddito dominicale, risultante in catasto al 1° gennaio dell’anno
d’imposta, aumentato del 25% e moltiplicato per 75.
Cittadini italiani residenti all’estero. L’abitazione posseduta, a titolo di proprietà o usufrutto, si considera abitazione principale a condizione che non risulti affittata.
Fabbricati inagibili o inabitabili – L’imposta è ridotta del 50%, limitatamente al periodo dell’anno in cui sussistono dette condizioni. Esclusi i periodi in cui siano in corso lavori per la conservazione, l’ammodernamento e il miglioramento degli edifici. L’inagibilità o l’inabitabilità deve essere comunicata con dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà.Si tratta di situazioni non rimediabili con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.
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Periodo d’imposta |
L’imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso. Il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni è computato per intero |
Versamenti |
Il pagamento dell’imposta complessivamente dovuta al Comune può avvenire in un’unica soluzione entro il 16 giugno, oppure in due rate:
– entro il 16 giugno – acconto
– entro il 16 dicembre – saldo
I versamenti delle rate (1):
Acconto:
l’importo deve essere pari al 50% dell’imposta dovuta calcolata sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente;
Saldo:
l’importo deve essere pari al saldo dell’ICI dovuta per l’intero anno applicando l’aliquota e le detrazioni in vigore nell’anno in corso con l’eventuale conguaglio sulla prima rata;
Unica soluzione:
in questo caso l’imposta dovuta si calcola applicando l’aliquota e le detrazioni in vigore nel Comune nell’anno in corso.
Se l’importo da versare risulta, per effetto dell’applicazione delle aliquote e detrazioni, inferiore a 12.00 euro, il contribuente non deve effettuare alcun versamento.
Qualora l’importo da versare sia superiore a 12.00 euro, ma le singole rate risultino inferiori, il versamento deve essere effettuato in un’unica soluzione entro il 16 dicembre.
Arrotondamento Versamenti in Euro
Si ricorda che, a norma dell’art. 166 della Legge Finanziaria 296/2006, “il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.”
(1) ATTENZIONE
Ai sensi dell’art 6 comma 8 del Decreto Legge 31.5.1994, n. 330, convertito con modificazioni nella Legge 27 luglio 1994, n. 473, il pagamento di ritenute alla fonte, di imposte, di tasse e contributi erariali, regionali e locali il cui termine cade di sabato o di giorno festivo è considerato tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo. |