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Imposta municipale propria (IMU)

CHE COSA È E A CHE COSA SERVE :

 

Immobili tassati L’imposta si applica al possesso di immobili (fabbricati, aree fabbricabili, terreni agricoli e non coltivati), compresi quelli strumentali o alla cui produzione e scambio è diretta l’attività d’impresa.

L’art. 1, c. 738, della legge n. 160/2019 ha stabilito che, a decorrere dall’anno 2020, l’imposta unica comunale di cui all’art. 1, c. 639, della legge n. 147/2013 è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI). A seguito di tale disposizione sono stati aboliti il Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) e l’Imposta Municipale Propria (IMU) in vigore sino al 31 dicembre 2019, mentre è stata confermata la Tassa sui Rifiuti (TARI); contestualmente è stato disposto che, a decorrere dal 2020 l’IMU sia disciplinata dalle nuove disposizioni contenute nei commi da 739 a 783 dello stesso art. 1 della L. n. 160/2019, istituendo formalmente una nuova imposta, giuridicamente distinta da quella precedentemente in vigore. Restano ferme le disposizioni della legge n. 147/2013 che disciplinano la TARI, ancorché la stessa sia stata interessata da numerosi interventi normativi che hanno apportato sostanziali modifiche alla sua applicazione.

Soggetti passivi Il proprietario di immobili o il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie
Base imponibile La base imponibile è costituita dal valore dell’immobile, che è determinato:

– per i fabbricati iscritti in catasto, in base al valore ottenuto applicando alle rendite catastali rivalutate del 5% gli specifici moltiplicatori per gruppi catastali;

per i fabbricati di gruppo D non iscritti in catasto, secondo i vigenti criteri per la determinazione dell’ICI;

– per le aree fabbricabili, in base al valore venale in comune commercio, alla data del 1° gennaio dell’anno di riferimento;

– per i terreni agricoli, in base al valore ottenuto applicando all’ammontare del reddito dominicale rivalutato del 25% lo specifico moltiplicatore

Moltiplicatori Per quanto riguarda i fabbricati, la base imponibile è costituita da un valore convenzionale che si ottiene moltiplicando la rendita iscritta in catasto, da rivalutare del 5% (ai sensi dell’art.3, comma 48, della legge 23/12/1996, n. 662), per i nuovi coefficienti di seguito riportati:

• 160, per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7,

con esclusione della categoria catastale A/10;

• 140, per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;

• 65, per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;

• 80, per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5;

• 55, per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

Nel caso dei terreni agricoli il procedimento è simile. La base imponibile è costituita dal valore convenzionale ottenuto moltiplicando il reddito dominicale del terreno (così come risulta dal catasto), da rivalutare del 25%, per i seguenti coefficienti:

• 75, nel caso di terreni appartenenti e utilizzati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali;

• 135, per tutti gli altri terreni

Periodo d’imposta L’imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso. Il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni è computato per intero
Aliquote e versamenti Dal 1° gennaio 2019, le aliquote dell’imposta municipale propria sono quelle deliberate dal Consiglio comunale il 22 febbraio 2019 con provvedimento n. 9:

1) aliquota ordinaria: 0,96 per cento;

2) aliquota per abitazioni principali di categoria catastale A1/A8/A9, unitamente alle relative pertinenze: 0,4 per cento;

3) aliquota per immobili con destinazione speciale a teatri, cinematografi, sale per concerti e spettacoli e simili, di categoria catastale D3: 0,76 per cento.

La detrazione per le abitazioni principali ,di categoria A1/A8/A9, e per le relative pertinenze è di 200 euro.

L’imposta municipale propria si paga in 2 rate: la prima entro il 16 giugno, pari al 50% dell’importo ottenuto applicando le aliquote indicate sopra; la seconda entro il 16 dicembre, a saldo dell’imposta complessivamente dovuta per l’anno in corso.

L’imposta municipale propria va versata:

– al Comune, se riguardante il possesso di abitazioni principali (solo per le categorie catastali A/1, A/8 e A/9) e le relative pertinenze, per gli altri fabbricati diversi da quelli classificati nel gruppo catastale D, per le aree fabbricabili, per i terreni agricoli, per gli immobili classificati nel gruppo catastale D per la quota del 2 per mille;

– allo Stato, se riguardante il possesso di immobili a uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, per la quota del 7,60 per mille.

Il versamento dell’imposta è effettuato mediante modello F24 disponibile presso qualsiasi ufficio postale o sportello bancario (l’utilizzo è completamente gratuito) o tramite il proprio home banking.

Per i versamenti effettuati con il modello F24 vanno indicati i seguenti codici tributo:

– 3912 – abitazione principale – quota Comune

– 3914 – terreni – quota Comune

– 3916 – aree fabbricabili – quota Comune

– 3918 – altri fabbricati – quota Comune

– 3925 – immobili a uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – quota Stato del 7,60 per mille

– 3930 – immobili a uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – incremento Comune del 2 per mille

Il codice catastale del Comune di Concorezzo è C952.

In caso di ravvedimento, le sanzioni e gli interessi dovranno essere versati unitamente all’imposta dovuta.

Immobili esenti L’imposta  non è dovuta per le seguenti categorie di immobili:

– le abitazioni principali e le relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (case di lusso, ville e castelli o palazzi di eminenti pregi artistici o storici);

– le unità immobiliari possedute, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

– una sola unità immobiliare posseduta nel territorio comunale dai cittadini italiani non residenti nello Stato e iscritti all’AIRE, già pensionati nei Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso;

– le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e relative pertinenze;

– l’unico fabbricato, iscritto nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate,  alle Forze di polizia ad ordinamento civile o militare, dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco o dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni di dimora abituale e di residenza anagrafica;

– la casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

– i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, sino a che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

– i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali (DM 22 aprile 2008);

– i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 13, comma 8, del decreto legge n. 201 del 2011, con regolare annotazione catastale;

– i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola.

Immobili in comodato Dal 2016, nel caso in cui si conceda un immobile a titolo di comodato a un parente di primo grado in linea retta (quindi, un genitore o un figlio), il comodante gode della riduzione della base imponibile dell’IMU al 50%.

Le condizioni per usufruire di questi benefici sono:

1. l’immobile deve essere adibito ad abitazione principale

2. l’immobile non deve appartenere a una delle categorie catastali cd di lusso (A/1, A/8, A/9)

3. il contratto di comodato deve essere regolarmente registrato

4. il comodante:

– deve possedere un solo immobile in Italia, oltre all’abitazione principale non di lusso, sita nel territorio in cui è ubicato l’immobile concesso in comodato;

– deve risiedere e avere la sua dimora abituale nello stesso Comune in cui l’immobile è concesso in comodato;

– deve presentare la dichiarazione IMU che attesti il possesso dei requisiti.

Altre agevolazioni La base imponibile del tributo sui servizi divisibili è ridotta:

a) del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono tali condizioni;

b) del 50 per cento per i fabbricati di interesse storico o artistico.

Le riduzioni previste alle precedenti lettere a) e b) non si cumulano.

Dichiarazione La dichiarazione va presentata al Comune entro il 30 giugno dell’anno successivo alla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti per la determinazione dell’imposta
    martedì 10, Marzo 2020
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Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria 26 KB
Determinazione della misura delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta municipale propria a partire dal 1° gennaio 2019 180 KB
Determinazione della misura delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta municipale propria a partire dal 1° gennaio 2018 195 KB
Determinazione della misura delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta municipale propria a partire dal 1° gennaio 2017 248 KB
Determinazione della misura delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta municipale propria a partire dal 1° gennaio 2016 179 KB
Determinazione della misura delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta municipale propria a partire dal 1° gennaio 2015 177 KB
Determinazione della misura delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta municipale propria a partire dal 1° gennaio 2014 186 KB
Determinazione della misura delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta municipale propria a partire dal 1° gennaio 2013 - pubblicata dal 6 dicembre 2013 171 KB
Determinazione della misura delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta municipale propria a partire dal 1° gennaio 2012 79 KB
Dichiarazione imposta municipale propria enti non commerciali - Istruzioni 371 KB
Dichiarazione imposta municipale propria enti non commerciali - Modello 85 KB
Dichiarazione imposta municipale propria - Istruzioni 204 KB
Dichiarazione imposta municipale propria - Modello 559 KB
Circolare n. 3 del 18 maggio 2012 6 MB
Guida operativa a cura del Ministero dell'economia e delle finanze 994 KB
Modalità di versamento da parte dei soggetti non residenti 79 KB
Circolare n. 2 del 23 maggio 2013 110 KB
Circolare n. 5 dell'11 marzo 2013 158 KB
Nota IFEL 3 gennaio 2013 sui terreni incolti 210 KB