CHE COSA È E A CHE COSA SERVE :
Immobili tassati | L’imposta si applica al possesso di immobili (fabbricati, aree fabbricabili, terreni agricoli e non coltivati), compresi quelli strumentali o alla cui produzione e scambio è diretta l’attività d’impresa.
L’art. 1, c. 738, della legge n. 160/2019 ha stabilito che, a decorrere dall’anno 2020, l’imposta unica comunale di cui all’art. 1, c. 639, della legge n. 147/2013 è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI). A seguito di tale disposizione sono stati aboliti il Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) e l’Imposta Municipale Propria (IMU) in vigore sino al 31 dicembre 2019, mentre è stata confermata la Tassa sui Rifiuti (TARI); contestualmente è stato disposto che, a decorrere dal 2020 l’IMU sia disciplinata dalle nuove disposizioni contenute nei commi da 739 a 783 dello stesso art. 1 della L. n. 160/2019, istituendo formalmente una nuova imposta, giuridicamente distinta da quella precedentemente in vigore. Restano ferme le disposizioni della legge n. 147/2013 che disciplinano la TARI, ancorché la stessa sia stata interessata da numerosi interventi normativi che hanno apportato sostanziali modifiche alla sua applicazione. |
Soggetti passivi | Il proprietario di immobili o il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie |
Base imponibile | La base imponibile è costituita dal valore dell’immobile, che è determinato:
– per i fabbricati iscritti in catasto, in base al valore ottenuto applicando alle rendite catastali rivalutate del 5% gli specifici moltiplicatori per gruppi catastali; –per i fabbricati di gruppo D non iscritti in catasto, secondo i vigenti criteri per la determinazione dell’ICI; – per le aree fabbricabili, in base al valore venale in comune commercio, alla data del 1° gennaio dell’anno di riferimento; – per i terreni agricoli, in base al valore ottenuto applicando all’ammontare del reddito dominicale rivalutato del 25% lo specifico moltiplicatore |
Moltiplicatori | Per quanto riguarda i fabbricati, la base imponibile è costituita da un valore convenzionale che si ottiene moltiplicando la rendita iscritta in catasto, da rivalutare del 5% (ai sensi dell’art.3, comma 48, della legge 23/12/1996, n. 662), per i nuovi coefficienti di seguito riportati:
• 160, per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10; • 140, per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5; • 65, per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; • 80, per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5; • 55, per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1. Nel caso dei terreni agricoli il procedimento è simile. La base imponibile è costituita dal valore convenzionale ottenuto moltiplicando il reddito dominicale del terreno (così come risulta dal catasto), da rivalutare del 25%, per i seguenti coefficienti: • 75, nel caso di terreni appartenenti e utilizzati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali; • 135, per tutti gli altri terreni |
Periodo d’imposta | L’imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso. Il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni è computato per intero |
Aliquote e versamenti | Dal 1° gennaio 2019, le aliquote dell’imposta municipale propria sono quelle deliberate dal Consiglio comunale il 22 febbraio 2019 con provvedimento n. 9:
1) aliquota ordinaria: 0,96 per cento; 2) aliquota per abitazioni principali di categoria catastale A1/A8/A9, unitamente alle relative pertinenze: 0,4 per cento; 3) aliquota per immobili con destinazione speciale a teatri, cinematografi, sale per concerti e spettacoli e simili, di categoria catastale D3: 0,76 per cento. La detrazione per le abitazioni principali ,di categoria A1/A8/A9, e per le relative pertinenze è di 200 euro. L’imposta municipale propria si paga in 2 rate: la prima entro il 16 giugno, pari al 50% dell’importo ottenuto applicando le aliquote indicate sopra; la seconda entro il 16 dicembre, a saldo dell’imposta complessivamente dovuta per l’anno in corso. L’imposta municipale propria va versata: – al Comune, se riguardante il possesso di abitazioni principali (solo per le categorie catastali A/1, A/8 e A/9) e le relative pertinenze, per gli altri fabbricati diversi da quelli classificati nel gruppo catastale D, per le aree fabbricabili, per i terreni agricoli, per gli immobili classificati nel gruppo catastale D per la quota del 2 per mille; – allo Stato, se riguardante il possesso di immobili a uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, per la quota del 7,60 per mille. Il versamento dell’imposta è effettuato mediante modello F24 disponibile presso qualsiasi ufficio postale o sportello bancario (l’utilizzo è completamente gratuito) o tramite il proprio home banking. Per i versamenti effettuati con il modello F24 vanno indicati i seguenti codici tributo: – 3912 – abitazione principale – quota Comune – 3914 – terreni – quota Comune – 3916 – aree fabbricabili – quota Comune – 3918 – altri fabbricati – quota Comune – 3925 – immobili a uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – quota Stato del 7,60 per mille – 3930 – immobili a uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – incremento Comune del 2 per mille Il codice catastale del Comune di Concorezzo è C952. In caso di ravvedimento, le sanzioni e gli interessi dovranno essere versati unitamente all’imposta dovuta. |
Immobili esenti | L’imposta non è dovuta per le seguenti categorie di immobili:
– le abitazioni principali e le relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (case di lusso, ville e castelli o palazzi di eminenti pregi artistici o storici); – le unità immobiliari possedute, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; – una sola unità immobiliare posseduta nel territorio comunale dai cittadini italiani non residenti nello Stato e iscritti all’AIRE, già pensionati nei Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso; – le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e relative pertinenze; – l’unico fabbricato, iscritto nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate, alle Forze di polizia ad ordinamento civile o militare, dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco o dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni di dimora abituale e di residenza anagrafica; – la casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; – i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, sino a che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati; – i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali (DM 22 aprile 2008); – i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 13, comma 8, del decreto legge n. 201 del 2011, con regolare annotazione catastale; – i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola. |
Immobili in comodato | Dal 2016, nel caso in cui si conceda un immobile a titolo di comodato a un parente di primo grado in linea retta (quindi, un genitore o un figlio), il comodante gode della riduzione della base imponibile dell’IMU al 50%.
Le condizioni per usufruire di questi benefici sono: 1. l’immobile deve essere adibito ad abitazione principale 2. l’immobile non deve appartenere a una delle categorie catastali cd di lusso (A/1, A/8, A/9) 3. il contratto di comodato deve essere regolarmente registrato 4. il comodante: – deve possedere un solo immobile in Italia, oltre all’abitazione principale non di lusso, sita nel territorio in cui è ubicato l’immobile concesso in comodato; – deve risiedere e avere la sua dimora abituale nello stesso Comune in cui l’immobile è concesso in comodato; – deve presentare la dichiarazione IMU che attesti il possesso dei requisiti. |
Altre agevolazioni | La base imponibile del tributo sui servizi divisibili è ridotta:
a) del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono tali condizioni; b) del 50 per cento per i fabbricati di interesse storico o artistico. Le riduzioni previste alle precedenti lettere a) e b) non si cumulano. |
Dichiarazione | La dichiarazione va presentata al Comune entro il 30 giugno dell’anno successivo alla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti per la determinazione dell’imposta |