COSA OCCORRE FARE PER :
PATENTE A PUNTI: COME FUNZIONA
All´atto del rilascio della patente viene attribuito un punteggio di venti punti.
Tale punteggio subisce decurtazioni a seguito delle infrazioni commesse alla guida di veicoli.
Ogni variazione di punteggio è comunicata ai titolari di patente dall´anagrafe nazionale degli abilitati alla guida solamente dopo che sia avvenuto il pagamento della sanzione o dopo l´esito di eventuali ricorsi ovvero siano decorsi i termini per proporre ricorso.
Per coloro che hanno conseguito la patente da meno di tre anni (neopatentati) la decurtazione di punti prevista per ciascuna violazione è raddoppiata.
Nel caso in cui il resposabile della violazione non sia stato identificato, l´obbligato in solido (proprietario del veicolo, locatario, ecc.) o, nel caso di persona giuridica, il suo legale rappresentante o un suo delegato, deve fornire al Comando Polizia Locale di Concorezzo, a mezzo raccomandata A/R o all´indirizzo PEC protocollo@comune.concorezzo.mb.legalmail.it ovvero direttamente presso gli uffici del Comando negli orari di apertura al pubblico, entro 60 giorni dalla data di notifica del verbale di accertamento, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione.
La comunicazione va comunque presentata anche nel caso in cui il conducente coincida con il proprietario del veicolo.
Il modulo per la comunicazione dei dati del conducente è allegato al verbale.
Per le violazioni in materia di sosta che prevedono la decurtazione di punti e rese note al trasgressore con l´apposizione sul parabrezza del preavviso di accertamento, la comunicazione dei dati personali e della patente del conducente può essere effettuata entro 10 giorni , compilando il modulo in allegato e seguendo le indicazioni in esso contenute.
L´omissione di fornire i dati del conducente comporta una ulteriore sanzione pecuniaria di Euro 291 (dato al 01/01/2021). In tal caso non si procede a decurtazione di punti da alcuna patente.
IL BONUS PER CHI NON COMMETTE INFRAZIONI
Salvo il caso di perdita totale del punteggio, ai titolari di patente che hanno meno di venti punti e non subiscono decurtazioni per il periodo di due anni viene attribuito l´intero punteggio iniziale, entro il limite dei venti punti.
Ai titolari di patente con almeno venti punti che non subiscono decurtazioni per il periodo di due anni viene attribuito un credito di due punti, fino ad ottenere un punteggio massimo di trenta punti.
RIACQUISIRE I PUNTI
Fatti salvi i casi previsti al paragrafo precedente e purchè il punteggio non sia esaurito, è consentito riacquisire sei punti patente frequentando un corso di aggiornamento organizzato da un´autoscuola o da un soggetto autorizzato dal Dipartimento per i trasporti terrestri. Per i titolari di certificato di abilitazione professionale è consentito il recupero di nove punti.
La riacquisizione di punti avviene all´esito di una prova d´esame.
ESAURIMENTO DEL PUNTEGGIO
Alla perdita totale del punteggio,il Dipartimento dei trasporti terrestri dispone la revisione della patente ed il titolare deve sottoporsi all´esame di idoneità tecnica.
Al medesimo esame deve sottoporsi il titolare di patente che, dopo la notifica della prima violazione che comporti una perdita di almeno cinque punti, commetta altre due violazioni non contestuali, nell´arco di dodici mesi dalla data della prima violazione, che comportino ciascuna la decurtazione di almeno cinque punti.
Qualora il titolare della patente non si sottoponga ai predetti accertamenti entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento di revisione, la patente di guida è sospesa a tempo indeterminato.
QUANTI PUNTI HO?
E´ possibile sapere il saldo dei punti patente collegandosi via internet al portale dell´automobilista oppure telefonando al n. 848 782 782 dalla rete fissa digitare la data di nascita e il numero di patente (senza lettere).
RIFERIMENTI NORMATIVI
Art. 126 bis del Codice della Strada