CHE COSA È E A CHE COSA SERVE :
Immobili tassati | Il tributo sui servizi indivisibili si applica al possesso o alla detenzione di immobili (fabbricati e aree fabbricabili). La TASI non si paga per il possesso di terreni agricoli.
La TASI si applica anche ai seguenti immobili sui quali non si paga l’IMU: – i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, sino a che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati; – i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 13, comma 8, del decreto legge n. 201 del 2011. Dal 2016, per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l’aliquota TASI è fissata allo 0,1%. L’art. 1, c. 738, della legge n. 160/2019 ha stabilito che, a decorrere dall’anno 2020, l’imposta unica comunale di cui all’art. 1, c. 639, della legge n. 147/2013 è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI). A seguito di tale disposizione sono stati aboliti il Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) e l’Imposta Municipale Propria (IMU) in vigore sino al 31 dicembre 2019, mentre è stata confermata la Tassa sui Rifiuti (TARI); contestualmente è stato disposto che, a decorrere dal 2020 l’IMU sia disciplinata dalle nuove disposizioni contenute nei commi da 739 a 783 dello stesso art. 1 della L. n. 160/2019, istituendo formalmente una nuova imposta, giuridicamente distinta da quella precedentemente in vigore. Restano ferme le disposizioni della legge n. 147/2013 che disciplinano la TARI, ancorché la stessa sia stata interessata da numerosi interventi normativi che hanno apportato sostanziali modifiche alla sua applicazione. |
Soggetti passivi | La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga, a qualsiasi titolo, le unità immobiliari imponibili. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria.
Presenza di inquilini e simili– Se l’unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla stessa – es. inquilino – essi sono titolari di un’autonoma obbligazione. L’occupante versa la TASI nella misura del 10% dell’ammontare complessivo del tributo. Il titolare del diritto reale sull’unità immobiliare deve pagare la restante parte del 90%. In questi casi la solidarietà riguarda i detentori, da un lato, e i possessori dall’altro; trattandosi di obbligazioni autonome, non c’è solidarietà tra detentori e possessori |
Base imponibile | È quella prevista per l’applicazione dell’IMU, variabile in funzione del tipo di immobile posseduto o detenuto |
Aliquote e versamenti | Dal 1° gennaio 2019 , il tributo sui servizi indivisibili si applica sulla base dell’aliquota unica dell’1 per mille, deliberata dal Consiglio comunale il 22 febbraio 2019 con provvedimento n. 10:
Il tributo sui servizi indivisibili si paga in 2 rate: la prima entro il 16 giugno, pari al 50% dell’importo ottenuto applicando l’aliquota unica indicata sopra; la seconda entro il 16 dicembre, a saldo del tributo complessivamente dovuto per l’anno in corso. Il versamento è effettuato mediante modello F24 disponibile presso qualsiasi ufficio postale o sportello bancario (l’utilizzo è completamente gratuito) o tramite il proprio home banking. Per i versamenti effettuati con il modello F24 vanno indicati i seguenti codici tributo: – 3958 – TASI – tributo per i servizi indivisibili su abitazione principale e relative pertinenze – 3959 – TASI – tributo per i servizi indivisibili per fabbricati rurali ad uso strumentale – 3960 – TASI – tributo per i servizi indivisibili per le aree fabbricabili – 3961 – TASI – tributo per i servizi indivisibili per altri fabbricati Il codice catastale del Comune di Concorezzo è C952. In caso di ravvedimento, le sanzioni e gli interessi dovranno essere versati unitamente al tributo dovuto |
Immobili esenti | La TASI non si applica:
– alle abitazioni principali e le relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (case di lusso, ville e castelli o palazzi di eminenti pregi artistici o storici); – alle unità immobiliari possedute, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; – all’unità immobiliare posseduta nel territorio comunale dai cittadini italiani non residenti nello Stato e iscritti all’AIRE, già pensionati nei Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso; – alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e relative pertinenze; – all’unico fabbricato, iscritto nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate, alle Forze di polizia ad ordinamento civile o militare, dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco o dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni di dimora abituale e di residenza anagrafica; – alla casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; – ai terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella previdenza agricola; – ai terreni agricoli diversi da quelli di cui sopra Dal 2016, è abolita la quota (10%) a carico del detentore/occupante purchè vi risiedacon il proprio nucleo familiare e ne abbia stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica |
Immobili in comodato | Dal 2016, nel caso in cui si conceda un immobile a titolo di comodato a un parente di primo grado in linea retta (quindi, un genitore o un figlio), il comodante gode della riduzione della base imponibile dell’IMU al 50%.
Le condizioni per usufruire di questi benefici sono: 1. l’immobile deve essere adibito ad abitazione principale 2. l’immobile non deve appartenere a una delle categorie catastali cd di lusso (A/1, A/8, A/9) 3. il contratto di comodato deve essere regolarmente registrato 4. il comodante: – deve possedere un solo immobile in Italia, oltre all’abitazione principale non di lusso, sita nel territorio in cui è ubicato l’immobile concesso in comodato; – deve risiedere e avere la sua dimora abituale nello stesso Comune in cui l’immobile è concesso in comodato; – deve presentare la dichiarazione IMU che attesti il possesso dei requisiti. |
Agevolazioni | La base imponibile del tributo sui servizi divisibili è ridotta:
a) del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono tali condizioni; b) del 50 per cento per i fabbricati di interesse storico o artistico. Le riduzioni previste alle precedenti lettere a) e b) non si cumulano. Il tributo sui servizi indivisibili è ridotto: a) del 30% per le persone fisiche che dispongono di un valore ISEE non superiore a € 8.500 con riferimento all’anno di imposta precedente; b) del 30% per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo; c) del 30% per i fabbricati, diversi dalle abitazioni, adibiti a uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente; d) del 30% per i fabbricati rurali a uso abitativo. Le riduzioni non sono tra loro cumulabili. Le riduzioni di cui alle lettere b) e c) si rendono applicabili, se i fabbricati interessati sono utilizzati, nel corso dell’anno, per periodi che complessivamente siano inferiori a 183 giorni |
Dichiarazione | La dichiarazione va presentata al Comune entro il 30 giugno dell’anno successivo alla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti per la determinazione dell’imposta |