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Misure preventive per sostenere il contrasto dell’evasione dei tributi locali

Il Consiglio comunale ha adottato (deliberazione n. 9 del 13 febbraio 2020) un Regolamento disciplinante misure preventive per sostenere il contrasto dell’evasione dei tributi locali sulla base di quanto disposto dall’articolo 15-ter del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, così come modificato dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58, che gli stessi uffici dovranno seguire.

 

Ai soggetti che esercitano attività commerciali o produttive, che si trovano in posizione di irregolarità tributaria, non è consentito il rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi. Nel caso in cui, invece, la situazione di morosità sia successiva al provvedimento autorizzatorio, e dunque, in caso di esito negativo della verifica da parte del Comune sulla regolarità tributaria, l’ufficio competente notifica all’interessato la comunicazione di avvio del procedimento di sospensione dell’attività di cui alle licenze, autorizzazioni, concessioni e segnalazioni certificate di inizio attività, assegnando un termine di 30 giorni per la regolarizzazione. Decorso infruttuosamente tale termine nei 15 giorni successivi viene emesso il provvedimento di sospensione per un periodo di novanta giorni, ovvero sino al giorno della regolarizzazione, se antecedente, previa notifica del provvedimento da parte del Comune.

Qualora gli interessati non regolarizzino la loro posizione entro il predetto termine di 90 giorni, la licenza, autorizzazione o concessione viene revocata.

I contribuenti morosi potranno procedere a regolarizzare la propria posizione debitoria con gli strumenti previsti dalla regolamentazione generale delle entrate o da quelli specifici dei tributi oggetto del debito oppure fornendo specifica fideiussione bancaria con escussione a prima richiesta pari all’importo dei tributi ancora dovuti a garanzia del pagamento delle somme, anche in caso di rateazione.

In caso di rateazione delle somme dovute, anche il solo mancato pagamento di una rata fa ritornare il contribuente nella posizione di irregolarità tributaria.

 

All’atto del rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi, alla ricezione di segnalazioni certificate di inizio attività, uniche o condizionate, concernenti attività commerciali o produttive l’ufficio Suap procede a richiedere all’ufficio tributi l’attestato di regolarità tributaria del soggetto istante.

Per soggetto istante si intende la persona fisica che agisce in proprio ovvero la persona fisica che agisce in rappresentanza di un soggetto avente o meno personalità giuridica. Nel caso di attività svolta da una persona fisica la verifica di regolarità è effettuata solo relativamente alla posizione tributaria dell’attività d’impresa.

Nel caso di istanza presentata da persona giuridica a mezzo di proprio legale rappresentante, la regolarità tributaria sarà verificata esclusivamente con riguardo alla persona giuridica istante.

L’istante potrà procedere a dimostrare l’avvenuto pagamento dei tributi disciplinati dall’art. 1 del presente regolamento, mediante esibizione delle attestazioni di pagamento complete delle ricevute dell’istituto che ha veicolato il pagamento. In tale caso la documentazione prodotta è trasmessa all’ufficio tributi che provvederà a verificarne la correttezza entro trenta giorni lavorativi decorrenti dalla data di trasmissione dell’ufficio preposto al rilascio di cui al precedente comma 1, trascorsi i quali la situazione si riterrà in regime di regolarità tributaria.

    martedì 7, Luglio 2020
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Regolamento disciplinante misure preventive per sostenere il contrasto dell'evasione dei tributi locali 37 KB