La riforma della riscossione locale è stata disposta dalla legge di bilancio per il 2020 (art.1, commi da 784 a 815, l. n.160 del 2019): nell’ambito della riforma, lo strumento dell’accertamento esecutivo rappresenta sicuramente un cardine del nuovo sistema. Tale istituto, finora adottato per i soli atti di recupero erariali e gestito dall’Agenzia delle Entrate e dall’agente della riscossione nazionale (Agenzia delle Entrate – Riscossione), è esteso ai rapporti relativi alle entrate locali che, in base alle disposizioni che regolano ciascuna entrata, non risultino ancora prescritti.
Dal 1° gennaio 2020, gli avvisi di accertamento esecutivi, con i contenuti previsti dall’articolo 1, comma 792 della legge di bilancio 2020, condensano tre diverse funzioni: quella di atto impositivo, quella di titolo esecutivo e quella di precetto. In altre parole, l’accertamento esecutivo svolge contemporaneamente le funzioni di avviso di accertamento e di atto di riscossione coattiva (iscrizione a ruolo o inserimento del credito in ingiunzione di pagamento). Ciò comporta un accorciamento del processo di riscossione delle entrate locali, a favore delle amministrazioni che possono esigere i crediti insoluti più velocemente e, soprattutto, con procedure più certe e controllabili. L’istituto si applica sia per i tributi che per le entrate patrimoniali (ad eccezione delle sanzioni da Codice della strada), e può essere applicato da:
– amministrazioni locali (Comuni, città metropolitane, province, comunità montane, unioni di comuni e consorzi tra enti locali);
– soggetti affidatari di cui all’articolo 52, comma 5, lett. b), del decreto legislativo n.446 del 1997 (concessionari della riscossione iscritti all’albo, società in house ecc.)
– gestori dei rifiuti a cui i Comuni hanno affidato la riscossione della TARI o della tariffa corrispettiva.
In ragione delle richiamate funzioni che il nuovo atto assolve, l’atto di accertamento esecutivo deve contenere:
– l’intimazione ad adempiere all’obbligo di pagamento degli importi in esso indicati entro il termine di presentazione del ricorso (per i tributi locali) o entro sessanta giorni (per le entrate patrimoniali); – in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l’indicazione dell’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, concernente l’esecuzione delle sanzioni;
– l’indicazione che l’atto costituisce titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari;
– l’indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo di pagamento, o decorsi i termini per la proposizione del ricorso, procederà alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell’esecuzione forzata.
Prima dell’attivazione delle procedure relative alla riscossione coattiva il Responsabile dell’entrata, intendendosi per tale il Responsabile del Settore al quale le entrate sono state affidate nell’ambito del piano esecutivo di gestione o altro provvedimento amministrativo, può sollecitare il pagamento, dando al debitore un termine non inferiore a quindici giorni per ottemperare.
Per garantire una gestione efficiente ed efficace dell’attività di riscossione coattiva il Responsabile dell’entrata provvede di norma a notificare l’atto di accertamento esecutivo entro l’anno successivo a quello in cui il pagamento doveva essere effettuato in modo spontaneo, fermo restando comunque il rispetto del termine ultimo per non incorrere nella prescrizione.
Decorsi 30 giorni dal termine per la proposizione del ricorso per l’accertamento esecutivo tributario e dal termine di sessanta giorni dalla notifica per l’accertamento esecutivo patrimoniale, il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell’entrata patrimoniale procede all’affidamento in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata indicato negli atti di accertamento e negli atti relativi alle entrate patrimoniali, ovvero ad altro soggetto incaricato successivamente all’emissione degli atti stessi.
I soggetti legittimati alla riscossione forzata sono:
a) il Comune di Concorezzo;
b) l’Agenzia delle Entrate-Riscossione;
c) i soggetti affidatari di cui all’art. 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997.
Su tutte le somme di qualunque natura, esclusi le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, decorsi trenta giorni dall’esecutività dell’atto e fino alla data del pagamento si applicano gli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse legale maggiorato di due punti percentuali.
I costi di elaborazione e di notifica dell’atto di accertamento esecutivo tributario e patrimoniale e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive sono posti a carico del debitore e sono così determinati:
a) una quota denominata «oneri di riscossione a carico del debitore», pari al 3 per cento delle somme dovute in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla data di esecutività dell’atto, fino ad un massimo di 300 euro, ovvero pari al 6 per cento delle somme dovute in caso di pagamento oltre detto termine, fino a un massimo di 600 euro;
b) una quota denominata «spese di notifica ed esecutive», comprendente il costo della notifica degli atti e correlata all’attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore, ivi comprese le spese per compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie e i diritti, oneri ed eventuali spese di assistenza legale strettamente attinenti alla procedura di recupero, nella misura fissata con decreto non regolamentare del Ministero dell’economia e delle finanze; nelle more dell’adozione del decreto, si applicano le misure e le tipologie di spesa di cui ai decreti del Ministero delle finanze 21 novembre 2000 e del Ministero dell’economia e delle finanze 12 settembre 2012, nonché ai regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell’economia e delle finanze 18 dicembre 2001, n. 455, del Ministro di grazia e giustizia 11 febbraio 1997, n. 109, e del Ministro della giustizia 15 maggio 2009, n. 80, per quanto riguarda gli oneri connessi agli istituti di vendite giudiziarie.
Altro importante tassello della riforma della riscossione locale disposta dalla legge di bilancio per il 2020 (è quello riguardante la rateizzazione dei crediti comunali.
Il Funzionario responsabile del tributo, il Responsabile dell’entrata patrimoniale o il soggetto affidatario della riscossione forzata, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà, concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute in rate mensili di pari importo fino ad un massimo di trentasei rate, fermo restando che l’importo minimo della rata non può essere inferiore a euro 100,00, secondo il seguente schema:
a) fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
b) da euro 100,01 a euro 500,00: fino a tre rate mensili;
c) da euro 500,01 a euro 1000,00: fino a sei rate mensili;
d) da euro 1.000,01 a euro 2.000,00: fino a dodici mensili;
e) da euro 2000,01 a euro 4.000,00: fino a diciotto rate mensili;
f) da euro 4.000,01 a euro 6.000,00: fino a ventiquattro rate mensili;
g) oltre 6.000,01 fino a trentasei rate mensili.
La richiesta di rateizzazione è corredata da una dichiarazione del debitore, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti le condizioni di temporanea e obiettiva difficoltà anche attraverso la dichiarazione delle disponibilità in essere al momento della dichiarazione e al 31 dicembre dell’anno precedente, delle condizioni lavorative, nonché delle proprietà immobiliari, del debitore e dei componenti del nucleo familiare oppure dalla dichiarazione ISEE eventualmente aggiornata alle condizioni sussistenti al momento della dichiarazione.
La rateizzazione comporta l’applicazione degli interessi di mora nella misura vigente alla data di presentazione dell’istanza, che rimane ferma per tutta la durata della rateizzazione.
L’importo della prima rata deve essere versato entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di accettazione della rateizzazione. Le successive rate scadono l’ultimo giorno di ciascun mese successivo al pagamento della prima rata.
Con riferimento ai tributi comunali, ai fini dell’acquiescenza, la prima rata deve essere corrisposta entro il termine di presentazione del ricorso. Su tale rata non sono applicati interessi moratori.
La procedura di rateizzazione si perfeziona con il pagamento della prima rata, con conseguente sospensione delle misure cautelari già avviate, mentre sono comunque fatte salve le procedure esecutive già avviate alla data di concessione della rateizzazione
Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, nell’arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, comporta la decadenza del beneficio della rateizzazione, se non interviene il pagamento entro trenta giorni dall’invio di uno specifico sollecito.
In caso di decadenza, il debito non può più essere rateizzato e l’intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in un’unica soluzione.
Su richiesta del debitore, il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell’entrata, ferma restando la durata massima della rateizzazione di 36 mesi, può disporre rateizzazioni, bimestrali, trimestrali o quadrimestrali.
In caso di comprovato peggioramento della situazione del debitore la dilazione concessa può essere prorogata per una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di trentasei rate mensili ulteriori rispetto al piano originario.
In caso di impossibilità per il contribuente di eseguire il pagamento del debito secondo lo schema previsto dal comma 1, debitamente documentata, il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell’entrata patrimoniale può derogare all’importo minimo della rata ed alla durata massima della rateazione, che comunque non potrà eccedere le settantadue rate mensili.